Il 1° settembre scatta la rivoluzione per il commercio del riso

Il 1° settembre scatta la rivoluzione per il commercio del riso

Con 1°settembre scatta la rivoluzione del commercio del riso. Dopo 60 anni sarà infatti abrogata la legge n° 325 del 1958. Pertanto, a partire da quella data, il riso potrà essere confezionato solo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 agosto 2017, n. 131. Il riso confezionato prima del 1° settembre 2018 seguendo le disposizioni della legge n° 325 del 1958 potrà essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.

La nuova legge sul commercio interno del riso, emanata per decreto dal Governo, avrà come punti qualificanti le denominazioni obbligatorie sulle confezioni a seconda dei gruppi diappartenenza: 1) riso a grani tondi o riso tondo o riso originario; 2) riso a grani medi ovvero riso medio; 3) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; 4) riso a grani lunghi B ovvero riso Lungo B. A questa denominazione potrà seguire l’indicazione della varietà di riso utilizzata o delle varietà di riso utilizzate, a esclusione di quelle tradizionali per le quali sono state previste le seguenti denominazioni: Riso Arborio, Riso Carnaroli, Riso Roma o Riso Baldo, Riso S. Andrea, Riso Vialone Nano, Riso Riobe. Potranno presentare questa denominazione i risi ottenuti dalla lavorazione delle varietà di risone corrispondenti, oppure delle varietà che per caratteristiche biometriche e stesse caratteristiche di consistenza e cottura siano assimilabili alle suddette varietà corrispondenti, secondo l’apposito registro di varietà detenuto da Ente Nazionale Risi. Non sono ammesse in questo caso miscele. Sarà possibile aggiungere alla denominazione l’indicazione “classico”, qualora il riso in confezione sia stato ottenuto dalla lavorazione di una delle varietà tradizionali sopra elencate e sia garantita la tracciabilità del prodotto.

Per il riso semigreggio, semilavorato o parboiled, tale stadio di lavorazione o processo dovrà essere indicato in confezione insieme alle denominazioni sopra elencate.

Per le miscele di risi colorati si dovrà indicare in confezione la dicitura “miscela di risi colorati” se saranno presenti due o più varietà di riso greggio a pericarpo colorato, che inoltre potranno singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi varietali diversi, avere subito lavorazioni diverse o trattamenti diversi. Sarà vietato miscelare risi bianchi con risi parboiled, se nella miscela non saranno presenti anche risi colorati. Sulla confezione sarà consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela di risi colorati.

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