Avvisi ai naviganti – 19 gennaio

Avvisi ai naviganti – 19 gennaio

fotoavvisidi Paolo Guttardi 

Agroenergie: il regime tassazione continua nel 2015

Nel decreto legge “milleproroghe” è stata inserita la proroga del regime di tassazione delle agroenergie  previsto esclusivamente per il 2014. Pertanto anche nel 2015 si applicherà il regime fiscale di cui al comma 1 bis dell’art. 22 del d.l. 66/14 che prevede che il prelievo fiscale debba essere limitato ai corrispettivi della vendita dell’energia, con esplicita esclusione della quota incentivo per il biogas e le biomasse, con la previsione di una fascia di produzione di energia che continua ad essere considerata produttiva di reddito agrario (260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per le biomasse ed il biogas).

Greening: le spiegazioni di Agea

Dopo la circolare applicativa del 31 ottobre sulle problematiche aperte dalla riforma Pac, Agea Coordinamento ha emanato ora una circolare-addendum esplicativa della precedente e che porta il numero ACIU.2014.812 del 16/12/2014. Con questo atto normativo, Agea cerca di fornire le risposte ai quesiti posti dalle organizzazioni agricole al tavolo tecnico in merito alla diversificazione delle colture e alle aree di interesse ecologico. Due obblighi previsti dal Greening.

La circolare di Agea si sofferma in particolare a chiarire il concetto di “coltura principale” quando sulla stessa particella di terreno si susseguono nell’annata agraria diverse colture ( es. Loietto e mais di secondo raccolto). Sono previsti specifici controlli e, come ricorda Agea, in caso di inosservanza degli obblighi del Greening sono applicate riduzioni che, nei casi più gravi possono arrivare al mancato pagamento del contributo supplementare Greenig, e, dal 2017, anche, quale sanzione, la riduzione del pagamento di base.

 Variazioni colturali

Il Supplemento Ordinario n.98 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre scorso ha pubblicato l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2014 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno,  rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno infatti l’obbligo di dichiarare queste variazioni, a meno che l’uso del suolo sulle singole particelle catastali non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore, contestualmente alla richiesta presentata ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. L’aggiornamento delle informazioni censuarie viene effettuato, infatti, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha predisposto a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti titolari delle singole particelle catastali. Le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti obbligati dall’adempimento previsto dall’art. 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È possibile consultare l’elenco delle particelle catastali variate anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali. Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli elenchi possono essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati. I soggetti che riscontrano delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura (il caso più frequente è la qualità di coltura “risaia” attribuita ad un “seminativo irriguo”), possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Una volta compilato il modello per segnalare le eventuali incoerenze, scaricabile anche dal sito www.agenziaentrate.it, basta inoltrarlo all’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

Anticipato il termine per il rimborso del premio polizze assicurative

Agea Corodinamento, con la circolare prot. n. ACIU.2014.83 del 16/12/2014 e, per quanto di sua competenza Agea Organismo Pagatore, che opera laddove non esistono OP regionali, con la nota prot. n. DUNU 2015.007 del 9/01/2015, hanno anticipato il termine previsto per il rimborso da parte dei produttori ai Consorzi di Difesa del pagamento dei premi anticipati dai Consorzi stessi, dal 30 settembre, al 17 aprile 2015. Pertanto per la campagna 2014, il termine per il rimborso dei premi assicurativi relativi alle polizze collettive, richieste ad aiuto nell’ambito del regime di sostegno specifico dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, è anticipato al 17 aprile 2015 (e quindi prima che l’Organismo pagatore eroghi il contributo assicurativo ex art. 68 all’agricoltore stesso). La decisione ha suscitato sconcerto negli agricoltori e nei Condifesa in quanto interviene a decisioni finanziarie ed impegni correlati già assunti da parte delle aziende agricole.

 

 

 

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