Il bonus anche per le case rurali abitative

Il bonus anche per le case rurali abitative

di Fabrizio Filiberti

Case rurali abitative favorite dalle novità della Legge di Bilancio
Con la modifica legislativa apportata dall’art. 1 co 66 della Legge di Bilancio 2021, anche le case di campagna, cascine o masserie con più di quattro unità immobiliari, anche se appartenenti allo stesso proprietario, possono usufruire delle agevolazioni fiscali del 110% essendo in tal caso l’edificio assimilato a un condominio. Conseguentemente a questa novità normativa, quindi, anche le case rurali abitative beneficiano della proroga per la realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2022 a patto che entro il 30 giugno dello stesso anno sia stato raggiunto il 60% dei lavori.
Perché si possa beneficiare del Bonus gli interventi devono comportare il raggiungimento di due classi energetiche in più, passando dall’isolamento termico su almeno il 25% della superficie lorda (opaca) includendo (includendo anche il tetto come stabilito dalla Legge di Bilancio), il rifacimento dell’impianto di riscaldamento centralizzato entro i 20 euro per ciascuna unità immobiliare e la sostituzione degli infissi per un massimo di due unità per lo stesso proprietario, mentre non ci sono limitazioni per gli interventi nelle parti comuni.
Con la circolare 30/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’abitazione rurale è di proprietà di una società, la quale non può usufruire del superbonus, è necessario assegnare mediante atto registrato, l’uso dell’abitazione al socio che se ne sostiene la spesa, in quanto persona fisica, può beneficiare della detrazione.
La legge di bilancio ha inoltre introdotto un’ulteriore novità: i fabbricati sprovvisti di alcuni muri perimetrali o del tetto (collabenti) non necessitano di Ape iniziale purchè a seguito degli interventi raggiungano almeno la fascia energetica A e venga realizzato l’isolamento termico. E’ previsto anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento a patto che ne esistesse uno originariamente (è sufficiente anche un camino).

Prolungamento PSR biennio 2021-2022

Con il Reg UE 2220/2020 del 23 dicembre 2020 la UE ha prolungato il periodo di programmazione del PSR attuale di due anni, per tutto il 2021 e il 2022, mentre il nuovo periodo di programmazione avrà inizio solamente con il 2023; questo significa che saranno disponibili per i due anni di prolungamento risorse finanziarie aggiuntive che dovranno essere utilizzate con le regole e secondo le misure dell’attuale PSR.
In questa fase sono in corso pertanto le procedure per una corretta e completa valutazione di come allocare al meglio le relative risorse da parte della Regione, ma stante la recentissima approvazione della regolamentazione e visto che a tutt’oggi non sono ancora disponibili i regolamenti attuativi e neppure l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie aggiuntive, occorrerà ancora un po’ di tempo per pervenire all’ approvazione e alla pubblicazione dei bandi che permetteranno alle aziende di presentare le domande specifiche per questo periodo di prolungamento.
La situazione sopra delineata comporta particolari criticità per quanto riguarda la Misura 10 Pagamenti Agro-climatico-ambientali e la Misura 11 Agricoltura biologica, sia per l’elevato numero di domande che hanno visto scadere i loro impegni a novembre del 2020 e sia per l’incombere della nuova stagione vegetativa che impone l’attivazione delle scelte colturali.

In questo contesto, tenuto conto che alle misure di cui sopra è riservata comunque grande attenzione e una ripartizione importante delle risorse e essendo in corso la definizione da parte della Direzione Agricoltura degli interventi, in funzione delle varie operazioni e delle opzioni che offre il regolamento sopra citato, l’Assessorato Agricoltura e l’Autorità di Gestione del PSR invitano a valutare, con riferimento alle aziende agricole che hanno portato a termine gli impegni assunti nel 2020, la prosecuzione di questi impegni, pur precisando che tale scelta costituisce per il momento una decisione assolutamente volontaria dell’agricoltore, assunta a proprio rischio.

A coloro che intendono seguire questa strada, si ricorda che essa comporta la necessità di rispettare le medesime prescrizioni attuate durante il periodo di impegno originario.
Tra queste sono comprese, per gli aderenti all’Operazione 10.1.1, le regole di avvicendamento colturale indicate nelle norme tecniche di produzione integrata. Esse prevedono come criterio generale (fatte salve le deroghe ammissibili) la presenza nel quinquennio di almeno tre colture e al massimo di un ristoppio per coltura, criterio applicabile in questo caso al quinquennio 2017-2021.

Sabatini con pagamento unico
La Legge di Bilancio modifica, in meglio, il processo di erogazione del contributo legato alla Legge Sabatini (Art. 2 L. 98/2013): potrà essere erogato in un’unica soluzione in tutte le circostanze. Con la circolare n. 434 del 10 febbraio 2021 il Mise ha, così, fornito tutti i chiarimenti applicativi sulla modalità di erogazione.
Già il Decreto Crescita (DL.34/2019) e, successivamente, il DL Semplificazioni (DL 76/2020) avevano apportato delle innovazioni alle modalità di erogazione dell’incentivo. Nel primo caso, l’erogazione unica era stata regolamentata per i soli finanziamenti fino a 100.000 Euro.
Il Decreto Semplificazioni, poi aveva esteso la stessa facoltà a tutti i finanziamenti deliberati per un importo non superiore a duecentomila euro e per tutti gli investimenti agevolati nelle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo e realizzati in osservanza di industria 4.0, a prescindere dal valore del finanziamento deliberato.
La Legge di Bilancio, ora, estende questa possibilità a tutti i beneficiari dell’agevolazione, senza alcun discrimine. Per tali finalità, la norma impegna ben 370 milioni per il solo 2021.
La circolare ministeriale ha, però confermato che tale agevolazione decorre dal 2021. Pertanto, l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari prima di tale anno, potrà avvenire solo per quelle presentate:
– dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 Euro,
– dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro.
Nella stessa circolare il Mise poi modificato in diversi punti il testo della circolare n. 14036 del 15 febbraio scorso stabilendo l’aumento della riserva, che in tal modo passa dal 20 al 30%, per la concessione dei contributi maggiorati a fronte della realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Il Mise chiarisce inoltre che per attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della quota unica o della prima quota di contributo, nel caso di domande trasmesse dalle Pmi alle banche / intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 e che non presentino i requisiti per l’erogazione unica, la Pmi dovrà compilare esclusivamente in forma telematica, una richiesta unica di erogazione del contributo.
Il Mise, entro 60 giorni provvederà all’erogazione del contributo unico o della prima quota, previa verifica della documentazione e acquisite le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

Trattamento di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD, CISOA).
Con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, che si trasmette in allegato, l’INPS fornisce prime indicazioni operative in ordine alle novità legislative introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come noto, infatti, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto ulteriori periodi di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), che possono essere richiesti da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (cfr. circ. confederale a firma del Direttore Generale n. 31 del 21/01/2021).
Nel rinviare ad un’attenta lettura del messaggio allegato, riteniamo utile evidenziare di seguito i chiarimenti e gli aspetti operativi più rilevanti per il nostro settore:
• arco temporale differenziato per le varie tipologie di trattamenti di integrazione al reddito: il messaggio dell’Istituto sottolinea che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (FIS), di cassa integrazione in deroga (CIGD) e di cassa integrazione agricola (CISOA), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021;
• lavoratori per i quali si può accedere alla cassa integrazione: il messaggio precisa che le richieste dei periodi di cassa integrazione (CIGO, FIS, CIGD e CISOA) potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020). Si evidenzia che tale previsione si applica anche alla cassa integrazione in deroga che può essere richiesta dai datori di lavoro agricolo che occupano operai, impiegati e quadri a tempo determinato. Pertanto, per i lavoratori assunti successivamente al primo gennaio 2021 (come ad esempio gli OTD), non è possibile usufruire, a legislazione vigente, dei periodi di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021;
• assenza di contribuzione addizionale: l’INPS puntualizza che, a differenza di quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104/2020 (“decreto agosto”) e n. 137/2020 (“decreto ristori”), l’art. 1, c. 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo del versamento di un contributo addizionale, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale;
• termini di trasmissione delle domande: la legge di bilancio 2021 conferma la disciplina precedente, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale per COVID-19 (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La circolare precisa che per i periodi di sospensione o riduzione di attività relative al mese di gennaio 2021 il termine di decadenza per la presentazione delle domande è comunque il 28 febbraio 2021;
• nuova causale: l’INPS precisa che le domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) devono essere presentate utilizzando le nuove causali messe a disposizione nelle rispettive procedure telematiche:
per richiedere il periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e l’assegno ordinario FIS: “COVID 19 L. 178/20”;
per richiedere le 90 giornate di cassa integrazione agricola: “CISOA L. 178/20”.fotoavvisi

You must be logged in to post a comment Login