Tutto quello che c’è da sapere per definirsi “classici”

Tutto quello che c’è da sapere per definirsi “classici”

Con la nuova legge sul mercato interno del riso entrano in vigore anche le norme relative alla possibilità, per i produttori, di mettere in commercio e fregiarsi di varietà con il termine “Classico”. L’Ente Nazionale Risi ha pubblicato sul suo portale le disposizioni in materia, che qui riportiamo di seguito.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sta predisponendo il decreto interministeriale che disciplinerà l’utilizzo del termine “CLASSICO” e il relativo protocollo di rintracciabilità varietale il tutto in attuazione dell’articolo 5 del D. LGS. 4 agosto 2017, n.131.

Le varietà che potranno fregiarsi del termine “CLASSICO” nella denominazione di vendita sono le seguenti:

Arborio, Baldo, Carnaroli, Ribe, Roma, S.Andrea e Vialone nano.

Le condizioni essenziali per la produzione di riso “CLASSICO” sono le seguenti:

1. la produzione aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso classico deve essere conforme all’emanando protocollo per l’INTERO QUANTITATIVO (principio dell’esclusività). Quindi:

tutta la produzione ottenuta deve essere assoggettata al protocollo per la produzione di riso “CLASSICO” anche se l’adesione al sistema non preclude l’immissione in commercio del prodotto senza l’indicazione di riso “CLASSICO”;

nella stessa azienda non è possibile seminare una superficie con una varietà identica alla varietà per la quale l’azienda ha chiesto l’adesione al protocollo di rintracciabilità riso “CLASSICO” utilizzando il reimpiego della semente.

2. La semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso “CLASSICO” deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti, conservando in azienda i documenti di trasporto per l’acquisto del seme, le fatture e i cartellini. La semina dovrà avvenire nel rispetto delle relative dosi di semente così come comunicato dal CREA:

 Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 250 kg per ettaro)

 Ribe e Vialone nano (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 220 kg per ettaro)

 S.Andrea (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 230 kg per ettaro).

3. I risicoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualità (DOP, IGP) riconosciuto dall’Unione Europea possono aderire al protocollo di rintracciabilità riso “CLASSICO” nel rispetto del principio dell’esclusività.

4. Il risicoltore che intende aderire al sistema di rintracciabilità dovrà presentare tassativamente entro il 20 luglio di ogni anno:

 la denuncia di superficie, specificando le varietà richieste come risone “CLASSICO” ;

 il modulo di adesione al sistema di rintracciabilità varietale per il riso “Classico” che sarà disponibile a seguito della pubblicazione del decreto attuativo. Qualora uno dei due documenti pervenga dopo il 20 luglio NON sarà possibile aderire, per quella campagna, al sistema di rintracciabilità e quindi vendere il risone con il termine “CLASSICO”.

5. I soggetti che aderiscono al sistema hanno l’obbligo di stoccare separatamente le varietà con il termine “CLASSICO” in spazi o contenitori facilmente individuabili.

 

classico

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