Avvisi ai naviganti: contributi per trasformare e vendere prodotti agricoli

Avvisi ai naviganti: contributi per trasformare e vendere prodotti agricoli

di Fabrizio Filiberti

Fondo di 5 milioni di euro per trasformare e commercializzare prodotti
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro. La misura trae origine dalla Legge di bilancio 2020, ex articolo 1, comma 123.
Con il decreto, sono definite le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo”, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro  per soggetto beneficiario.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli, essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati, sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500 al netto di IVA.
Le spese non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 5.000 euro.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Per la presentazione della domanda l’impresa deve disporre dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle Imprese e della firma digitale del legale rappresentante. Il Ministero, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della impresa richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36
L’Inps ha finalmente fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, riconosciuto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 10-15, legge n. 178/2021), per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani con meno di 36 anni di età, effettuate negli anni 2021 e 2022.

Il 16 settembre, infatti, la misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea, anche se solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del cd. Quadro temporaneo degli aiuti COVID, nel quale la misura rientra).

La misura riguarda soltanto i rapporti di lavoro instaurati nel periodo 1° gennaio–31 dicembre 2021, mentre per le nuove assunzioni effettuate nel 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione UE e, conseguentemente, un nuovo messaggio INPS.
Le prime indicazioni sull’applicazione della misura erano state fornite dall’INPS, in attesa della predetta autorizzazione UE, con la circolare n. 56 del 12 aprile u.s.
Nel rinviare ad un’attenta lettura del messaggio e della circolare INPS citati, si riassumono qui di seguito le questioni di maggior rilievo ivi affrontate.

L’agevolazione – che richiama, modificandola, una preesistente misura – spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate del Sud) per il 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero riguarda anche la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. L’agevolazione contributiva spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato – imprenditori e non imprenditori – compresi dunque i datori di lavoro agricolo.

L’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate, in forza della espressa previsione normativa secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”

L’esonero è inoltre incumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, c. 8-11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’art. 1, c.16-19, della legge n. 178/2020 (peraltro ancora in attesa di autorizzazione da parte della UE), né con la c.d. “Decontribuzione sud”, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, c. 161-168, della legge di bilancio per 2021 (messaggio INPS n. 3389/2021).

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 150/2015 (DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oltre che di specifiche condizioni previste dalla legge di bilancio 2021.

Vale la pena di segnalare, tra queste, che il lavoratore da assumere non deve essere stato occupato, nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, la circolare INPS precisa che i periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittenti a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Allo stesso modo non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, etc.

Diversamente, sono considerate ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Il beneficio, come sopra anticipato, rientra nel paragrafo 3.1. del cd. «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (tetto massimo di aiuti COVID per azienda pari a 250.000 euro per le imprese agricole).
Sul piano operativo, si segnala che il messaggio INPS n. 3389/2021 fissa le modalità di fruizione dello sgravio sia con riferimento ai datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens e sia per colori che operano col sistema Uniemens-Posagri .

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens e Uniemens-Posagri di competenza del mese di settembre 2021, i rapporti di lavoratori per i quali spetta l’esonero, a cui l’INPS assegnerà degli specifici codici.

Il messaggio INPS fornisce inoltre precise istruzioni per il recupero dell’esonero in riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente):

datori di lavoro Uniemens: il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021;
datori di lavoro che operano col sistema Uniemens-Posagri: il recupero può essere effettuato con la trasmissione di un flusso di variazione entro il mese di febbraio 2022 (nei flussi relativi al IV trimestre 2021).fotoavvisi

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