Gorgonzola e Asiago vincono la causa: illegittimo bloccare le Dop in Messico

Gorgonzola e Asiago vincono la causa: illegittimo bloccare le Dop in Messico

Shooting Afidop - Luglio 2013Importante passo sul fronte della lotta all’Italian sounding, la contrffazione dei prodotti Made in italy e al tempo stesso il riconoscimento delle nostre Dop. I Consorzi Tutela Formaggio Asiago e Gorgonzola ottengono un importante risultato per la tutela delle due denominazioni in Messico. La Corte Suprema messicana ha infatti respinto il ricorso presentato dallo US Dairy Export Council insieme ad alcune ditte americane nei confronti del riconoscimento nel Paese delle due denominazioni di origine nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. La decisione, di fatto, contribuisce ad aprire la strada all’inclusione delle due DOP nel nuovo accordo UE-Messico, visto che il loro pieno riconoscimento nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, da oggi in poi non potrà più essere contestato, essendo decaduti i termini legali per farlo.

Asiago DOP e Gorgonzola DOP fanno parte della lista delle trecentoquaranta denominazioni di origine per le quali l’Unione Europea ha chiesto il riconoscimento da parte messicana nell’ambito del nuovo accordo globale UE-Messico. E’ in questo contesto che si inscrive l’importante risultato raggiunto nei giorni scorsi che rappresenta un precedente decisivo per l’inserimento delle due DOP nel nuovo accordo.

Nel ricorso si sosteneva si trattassero di denominazioni “di uso comune”. La richiesta è stata considerata “illegittima”, dal momento che spettava alle sole autorità messicane presentare opposizioni e che queste, nei dodici mesi previsti a partire dal momento della notifica dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, non hanno proceduto ad alcuna comunicazione.

Il risultato è frutto di un’intensa azione partita nel maggio 2014, con la richiesta di registrazione delle due denominazioni presso l’OMPI e la loro inclusione nell’Accordo di Lisbona. Un iter che US Dairy Export Council e alcune aziende americane hanno cercato di minare, con la richiesta all’Istituto Messicano della Proprietà Industriale (IMPI) di considerare Asiago e Gorgonzola denominazioni “di uso comune”. L’IMPI, a sua volta, ha indicato la richiesta non ricevibile perché il solo stato messicano avrebbe potuto “opporsi” in merito. La questione è stata poi trasmessa al Tribunale amministrativo di Città del Messico, dinanzi al quale le ditte statunitensi, tra le altre cose, avevano messo in discussione l’adesione stessa del Messico all’Accordo di Lisbona, basandosi sul fatto che questo non tutelerebbe i principi di certezza giuridica e di udienza pubblica, garantiti dalla Costituzione messicana. Il Tribunale aveva sospeso il riconoscimento delle denominazioni, rimettendo alla Corte Suprema la decisione in merito all’Accordo di Lisbona. Quest’ultima, ha, nel frattempo, respinto il ricorso non essendo state presentate opposizioni entro i termini previsti.

«L’azione di tutela legale svolta in questa circostanza dai nostri due Consorzi di tutela, ottimamente supportata dalle Istituzioni ministeriali italiane e dalla Rappresentanza d’Italia a Città del Messico, si è dimostrata incisiva ed efficace. La protezione assicurata dall’Accordo di Lisbona dell’OMPI è stata mantenuta ed assicurata dalla Corte Suprema messicana. Ora ci aspettiamo che la Commissione Europea inserisca le denominazioni Gorgonzola ed Asiago nella lista delle indicazioni geografiche pienamente protette nel contesto dell’accordo bilaterale in fase di negoziazione tra UE e Messico, non essendoci più alcun motivo ostativo.» – hanno dichiarato Renato Invernizzi e Fiorenzo Rigoni, rispettivamente presidenti del Consorzio tutela formaggio Gorgonzola e del Consorzio tutela formaggio Asiago. «Quanto accaduto dimostra comunque che le nostre denominazioni vanno contestualmente promosse e tutelate senza compromessi, e che non possiamo abbassare la guardia contro i continui rischi di usurpazione, soprattutto per quei prodotti che – come Gorgonzola ed Asiago – hanno raggiunto un alto livello di notorietà e prestigio nei mercati internazionali. »

 

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